Legge Costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 - Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige.
1. Dopo l'articolo 40 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è inserito il seguente
Legge Costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 - Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige.
1. Dopo l'articolo 48 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, è inserito il seguente
Legge Costituzionale 23 settembre 1993, n. 2 - Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige.
Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
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1. All'articolo 3 dello statuto speciale per la Sardegna, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3, la lettera b) è sostituita dalla
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1. All'articolo 2 dello statuto speciale per la Valle d'Aosta, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4, la lettera b) è sostituita
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numero 1) è inserito il seguente: «1-bis) ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni;».
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Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il numero 3) è sostituito dal seguente: «3) ordinamento degli enti locali e delle relative
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Modifiche ed integrazioni agli statuti speciali per la Valle d'Aosta, per la Sardegna, per il Friuli-Venezia Giulia e per il Trentino-Alto Adige.
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) è abrogato.
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referendum costituzionale è stata presentata; il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge costituzionale:
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Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, il numero 1) è abrogato.